LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Consulta tecnico-scientifica
1. E' istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui alla lettera e) dell'articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b) due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
c) tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno laureato in Scienze Geologiche;
d) un esperto nominato dalle Province;
e) un esperto nominato dalla Società Speleologica Italiana.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un Ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.
5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.