LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(sostituito da art. 4 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)
Contributo alle attività
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni e agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere:
a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di cui agli articoli 3 e 4;
b) progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo diretti alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.
2. La Giunta regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 1.
3. La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.