LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Contributi alle attività del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga altresì contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d) all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;
e) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.
2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal programma di massima contenente la previsione di spesa. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.