LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all'articolo 7 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.