LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 25 luglio 2025, n. 9Art. 5
(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1.
I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all'articolo 7 e sono soggetti ad aggiornamento periodico
almeno quinquennale .
2.
I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
