Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2016 | ||
2. | 10/07/2006 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017
LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico:
1) geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione;
2) aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove l'idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.
b) Geodiversità. La varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico.
c) Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:
1) Sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
2) Grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare;
3) Geositi ipogei. Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;
4) Cavità artificiali. Sono l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'uomo.
d) Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nei territori carsici ove esse si sviluppano e nelle cavità artificiali.