Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 1
Principi e finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche.
2. Al fine di promuovere una più adeguata presenza, una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
a) centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori.
4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Espandi Indice