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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 10
Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale
1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i comuni interessati alle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformità con esso, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di esercizi cinematografici.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica maggiormente rappresentative:
a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione;
b) individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
4. La conferenza dei servizi è convocata entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4; i lavori della conferenza dei servizi si concludono entro sessanta giorni dall'avvio della conferenza.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità della pianificazione comunale.
6. All'atto dell'integrazione del PTCP con i contenuti di cui all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.

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