LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006
Art. 11
Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione
1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei PTCP dei contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi. Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di decadenza.
3. Nei comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.