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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

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