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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento di attività cinematografiche
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attività cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree di insediamento;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
f) programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità territoriale e ambientale.
2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le province e i comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.

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