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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 4
Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche.
2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa:
a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 3, comma 2;
b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 Sito esterno (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico;
c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;
d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.
4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

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