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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 6
Autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale l'autorizzazione è subordinata ad accertamento di conformità con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4. L'accertamento di conformità e il rilascio della relativa attestazione competono alla Regione.
3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale o che divengano di interesse sovracomunale a seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento richiesto, anche con aumento del numero delle sale, sono soggetti all'accertamento di conformità di cui al comma 2 solo nel caso in cui l'intervento comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza di agibilità valida alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelli indicati nell'autorizzazione unica originaria nel caso di esercizi cinematografici realizzati successivamente.
4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata anteriormente alla scadenza.
6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito atto del Comune.
7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.

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