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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

Art. 8
Monitoraggio
1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie funzioni di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a realizzare:
a) un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche, nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalendosi anche dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

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