LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006
Art. 9
Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale
1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.