LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale
1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.
Art. 10
Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale
1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i comuni interessati alle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformità con esso, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di esercizi cinematografici.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica maggiormente rappresentative:
a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione;
b) individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
4. La conferenza dei servizi è convocata entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4; i lavori della conferenza dei servizi si concludono entro sessanta giorni dall'avvio della conferenza.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità della pianificazione comunale.
6. All'atto dell'integrazione del PTCP con i contenuti di cui all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.
Art. 11
Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione
1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei PTCP dei contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi. Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di decadenza.
3. Nei comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.