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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 28 luglio 2006

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap2 CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche.
2. Al fine di promuovere una più adeguata presenza, una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
a) centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori.
4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4;
e) per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica;
f) per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala, multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento o con un numero di schermi superiore a tre nei comuni fino a trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a ottocento o con un numero di schermi superiore a quattro nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento di attività cinematografiche
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attività cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree di insediamento;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
f) programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità territoriale e ambientale.
2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le province e i comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.
Art. 4
Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche.
2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa:
a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 3, comma 2;
b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 Sito esterno (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico;
c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;
d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.
4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica per l'insediamento di attività cinematografiche
1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le province definiscono le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
2. In conformità con gli indirizzi generali di cui all'articolo 3, con le previsioni del PTCP di cui al comma 1, ed in coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4, i comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.
Art. 6
Autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale l'autorizzazione è subordinata ad accertamento di conformità con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4. L'accertamento di conformità e il rilascio della relativa attestazione competono alla Regione.
3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale o che divengano di interesse sovracomunale a seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento richiesto, anche con aumento del numero delle sale, sono soggetti all'accertamento di conformità di cui al comma 2 solo nel caso in cui l'intervento comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza di agibilità valida alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelli indicati nell'autorizzazione unica originaria nel caso di esercizi cinematografici realizzati successivamente.
4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata anteriormente alla scadenza.
6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito atto del Comune.
7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.
Art. 7
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro valutazione, individuati con apposito atto dalla Giunta regionale, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente e sono esaminate con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
Art. 8
Monitoraggio
1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie funzioni di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a realizzare:
a) un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche, nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalendosi anche dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale
1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.
Art. 10
Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale
1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i comuni interessati alle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformità con esso, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di esercizi cinematografici.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica maggiormente rappresentative:
a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione;
b) individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
4. La conferenza dei servizi è convocata entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4; i lavori della conferenza dei servizi si concludono entro sessanta giorni dall'avvio della conferenza.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità della pianificazione comunale.
6. All'atto dell'integrazione del PTCP con i contenuti di cui all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.
Art. 11
Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione
1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei PTCP dei contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi. Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di decadenza.
3. Nei comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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