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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4;
e) per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica;
f) per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala, multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento o con un numero di schermi superiore a tre nei comuni fino a trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a ottocento o con un numero di schermi superiore a quattro nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

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