LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sotto indicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, l.r. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, l.r. 4 maggio 2001, n. 12)" |
Esercizio 2006: | Euro 3.500.000,00; | |
b) | Cap. 45184 | "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), l.r. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2006: | +Euro 2.400.000,00. |