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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 12
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nel corso dell'esercizio 2006, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2004, per un importo massimo di Euro 90.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

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