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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 13
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 897.997,72, costituendo per l'esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2006 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 98.401,75;
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno). Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 799.595,97.
2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è aumentato di Euro 2.000.000,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 1.615.000,00;
b) per la quota di Euro 385.000,00.

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