LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
1.
All'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2.
All'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. A partire dall'1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.".