LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti. Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.