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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 24 marzo 2022, n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022

Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

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