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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 24 marzo 2022, n. 3
L.R. 31 marzo 2025, n. 1

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(Aggiunto comma 1 bis da art. 1 L.R. 31 marzo 2025, n. 1)

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell’allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. Per l’anno d’imposta 2025, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
2. Per l’anno d’imposta 2026, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
3. A decorrere dall’anno d’imposta 2027, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. È abrogato il comma 1 bis dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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