LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; |
divisione 40 - | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; |
divisione 64 - | Poste e telecomunicazioni; |
divisione 65 - | Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); |
divisione 66 - | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; |
divisione 67 - | Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. |
2.
L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
(prima sostituito da art. 34 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi da art. 1 L.R. 24 marzo 2022, n. 3)
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a)
di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b)
di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c)
di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d)
di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1.
Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2.
Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1.
È abrogato il comma 1 bis dell'
articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.