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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2007: Euro 860.000,00

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