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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 16
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

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