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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 187 del 29 dicembre 2006

Art. 31
Promozione delle pari opportunità
1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità concorre ed attua direttamente iniziative a tale scopo dedicate.
2. Per gli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 75040 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.2.25102 - Promozione delle politiche di pari opportunità; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

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