LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2007 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)