LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. Al tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 500.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 48248 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)