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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Art. 28
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento, nonchè all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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