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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Art. 30
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:
a) per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135);
b) per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 (Cap. 73140).

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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