Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 24/12/2009 | ||
2. | 26/07/2007 | ||
3. | 29/12/2006 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/05/2015
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)