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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato24/12/2009
2. Testo Coordinato26/07/2007
3. Testo Originale29/12/2006

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/05/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Art. 41
1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 5 la locuzione
"direzione delle attività politico-amministrative della Giunta,"
è sostituita da
"direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta,"
b) l'articolo 6 è soppresso;
c) al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione
"con le modalità previste"
è sostituita dalla seguente:
"con le modalità ed entro i limiti previsti"
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo la locuzione
"del Presidente della Giunta,"
è aggiunta la seguente:
"del Sottosegretario alla Presidenza,"
e) dopo il comma 4 dell'articolo 9, è inserito il seguente:
"4 bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali."
f) al comma 5 dell'articolo 9 è aggiunta, in fine, la seguente locuzione:
"i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2."
g) dopo il comma 9 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
9 bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonchè le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna."
h) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 45, le parole
"del dieci per cento,"
sono sostituite dalle seguenti:
"del quindici per cento,"
i) il comma 2 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attuazione del controllo strategico."
l) il comma 3 dell'articolo 54 è soppresso
m) il comma 1 dell'articolo 55 è soppresso

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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