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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato24/12/2009
2. Testo Coordinato26/07/2007
3. Testo Originale29/12/2006

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/05/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo: sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 2.000.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 100.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 5.500.000,00
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 150.000,00
e) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 11.850.000,00
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa, di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2007, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2007: Euro 250.000,00
Art. 5
Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:
a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Esercizio 2007: Euro 100.000,00
Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2007: Euro 1.000.000,00 .
Art. 7
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2007: Euro 500.000,00
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2007: Euro 1.835.000,00
Art. 8
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2007: +Euro 130.000,00
Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00
Art. 9
Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico - artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico - artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 247.319,62 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.
Art. 10
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2007, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).
Art. 11
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo - idro - pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, CNI, ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2007, di Euro 500.000,00.
Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2007: Euro 860.000,00
Art. 13
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2007 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.
Art. 14
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2007: Euro 1.200.000,00
Art. 15
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 230.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali.
Art. 16
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 17
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 18
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 60.000,00
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 250.000,00
c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 190.000,00
Art. 19
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00
Art. 20
Rete viaria di interesse regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, sono ridotte di Euro 135.913,80.
Art. 21
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 1.800.000,00.
Art. 22
Interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. Al tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 500.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 48248 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 - Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 23
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 24

(sostituito articolo da art. 14 L.R. 26 luglio 2007, n. 13)

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate: Sito esterno Sito esterno
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno):Euro 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 "Euro: 900.000,00"; Sito esterno
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 "Euro: 1.878.767,58;" Sito esterno
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali "Euro: 10.329,17".
Art. 25
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 26
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 27
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 28
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento, nonchè all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00
Art. 29
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 30
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:
a) per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135);
b) per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 (Cap. 73140).
Art. 31
Promozione delle pari opportunità
1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità concorre ed attua direttamente iniziative a tale scopo dedicate.
2. Per gli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 75040 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.2.25102 - Promozione delle politiche di pari opportunità; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.
Art. 32
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.375.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 33
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 1.100.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 34
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
Art. 35
Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.782.556,87, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2006:
Progr Capitolo UPB Euro
1) 2701 1.2.3.3.4420 988.000,00
2) 2775 1.2.3.3.4425 600.000,00
3) 3208 1.2.2.3.2800 2.000.000,00
4) 3458 1.2.2.3.3100 2.000.000,00
5) 3850 1.2.3.3.4440 130.050,58
6) 3905 1.2.1.3.1500 591.543,02
7) 3925 1.2.1.3.1520 192.378,14
8) 3937 1.2.1.3.1510 8.214.026,84
9) 4270 1.2.1.3.1600 12.636.178,13
10) 4276 1.2.1.3.1600 24.274.742,40
11) 4348 1.2.1.3.1600 15.742.611,29
12) 14070 1.3.1.3.6200 212.143,01
13) 14170 1.3.1.3.6200 239.280,00
14) 16332 1.3.1.3.6300 2.789.360,96
15) 16400 1.3.1.3.6300 901.097,46
16) 21088 1.3.2.3.8000 6.333.138,23
17) 21091 1.3.2.3.8000 800.000,00
18) 22210 1.3.2.3.8260 2.693.294,86
19) 22258 1.3.2.3.8270 8.000.000,00
20) 23417 1.3.2.3.8350 11.149.947,02
21) 23419 1.3.2.3.8350 213.341,43
22) 23502 1.3.2.3.8220 50.000,00
23) 25525 1.3.3.3.10010 6.577.391,47
24) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.187,59
25) 25780 1.3.3.3.10010 477.247,71
26) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
27) 27727 1.3.4.3.11610 497.937,23
28) 30640 1.4.1.3.12630 8.867.149,36
29) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
30) 30646 1.4.1.3.12630 2.856.201,83
31) 30885 1.4.1.3.12620 3.803.712,10
32) 30895 1.4.1.3.12620 32.924,12
33) 31110 1.4.1.3.12650 46.913.474,22
34) 32020 1.4.1.3.12670 10.462.461,00
35) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
36) 32097 1.4.1.3.12735 15.663.417,12
37) 32116 1.4.1.3.12820 2.033.417,88
38) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
39) 32123 1.4.1.3.12820 1.208.282,47
40) 35305 1.4.2.3.14000 3.266.847,64
41) 36188 1.4.2.3.14062 82.200,00
42) 37150 1.4.2.3.14150 501.616,88
43) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
44) 37336 1.4.2.3.14200 5.312.919,64
45) 37374 1.4.2.3.14220 4.913.046,06
46) 37376 1.4.2.3.14223 5.315.917,50
47) 37378 1.4.2.3.14223 2.360.420,00
48) 37385 1.4.2.3.14223 3.800.000,12
49) 38025 1.4.2.3.14300 25.822,84
50) 38027 1.4.2.3.14310 1.807.599,15
51) 38030 1.4.2.3.14300 159.165,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 1.4.2.3.14305
53) 39050 1.4.2.3.14500 3.062.695,88
54) 39185 1.4.2.3.14500 63.730,40
55) 39220 1.4.2.3.14500 2.852.419,68
56) 39360 1.4.2.3.14555 1.499.663,51
57) 41102 1.4.3.3.15800 3.821.781,05
58) 41250 1.4.3.3.15800 1.906.918,92
59) 41360 1.4.3.3.15800 829.344,88
60) 41550 1.4.3.3.15800 102.477,24
61) 41570 1.4.3.3.15800 425.000,00
62) 41900 1.4.3.3.15820 225.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 3.119.046,68
64) 43027 1.4.3.3.16000 1.777.786,03
65) 43221 1.4.3.3.16010 3.024.526,40
66) 43270 1.4.3.3.16010 16.888.977,43
67) 45123 1.4.3.3.16420 121.310,21
68) 45125 1.4.3.3.16420 1.291.142,25
69) 45172 1.4.3.3.16200 328.202,45
70) 45175 1.4.3.3.16200 17.504.837,79
71) 45177 1.4.3.3.16200 1.500.000,00
72) 45184 1.4.3.3.16200 21.182.257,03
73) 45194 1.4.3.3.16200 4.990.139,38
74) 45710 1.4.3.3.16650 835.794,00
75) 46110 1.4.3.3.16600 1.033.000,00
76) 46115 1.4.3.3.16600 645.571,12
77) 46125 1.4.3.3.16600 334.813,86
78) 47010 1.4.4.3.17400 260.000,00
79) 47015 1.4.4.3.17400 265.827,59
80) 47105 1.4.4.3.17400 305.681,35
81) 47111 1.4.4.3.17400 10.000,34
82) 47114 1.4.4.3.17400 966.752,30
83) 48050 1.4.4.3.17450 4.381.542,35
84) 48245 1.4.4.3.17530 3.634,46
85) 57200 1.5.2.3.21000 10.390.739,33
86) 57680 1.5.2.3.21060 3.094.421,02
87) 65707 1.5.1.3.19050 859.777,45
88) 65712 1.5.2.3.21080 339.913,35
89) 65714 1.5.1.3.19050 722.523,18
90) 65717 1.5.1.3.19050 1.326.195,39
91) 65770 1.5.1.3.19070 13.369.190,26
92) 68321 1.5.2.3.21060 4.645.089,85
93) 70678 1.6.5.3.27500 1.900.000,00
94) 70718 1.6.5.3.27520 2.145.819,84
95) 71572 1.6.5.3.27540 2.276.603,68
96) 71576 1.6.5.3.27540 500.000,00
97) 73060 1.6.2.3.23500 2.079.172,85
98) 73140 1.6.3.3.24510 19.000,00
99) 78569 1.4.2.3.14380 52.200,00
100) 78705 1.6.6.3.28500 1.269.818,91
Art. 36

(inserito comma 3 bis da art. 35 L.R. 22 dicembre 2009, n. 24)

Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera
1. Al fine di favorire l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di intesa tra il Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28 settembre 2006, la Regione, avvalendosi della commissione regionale del farmaco, adotta un Prontuario terapeutico regionale, contenente l'elenco dei principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuità assistenziale ospedale-territorio e in tutte le articolazioni dell'erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei prontuari terapeutici, elaborati da apposite commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi selezionati all'interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al fine di favorire l'omogeneizzazione delle prescrizioni e di condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari terapeutici di cui al presente comma possono altresì essere formulati da commissioni operanti nell'ambito delle aree vaste previste dalla programmazione regionale. Le commissioni provinciali o di area vasta sono nominate d'intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la composizione ed il funzionamento della commissione regionale del farmaco, le modalità di adozione, i contenuti ed i criteri di formulazione dei Prontuari, nonché le relazioni tra le commissioni competenti ed i casi nei quali è consentito l'uso di medicinali non inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.
3 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, può prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN. (1)
Art. 37
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).
2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.".
Art. 38
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della legge medesima negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.
Art. 39
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.".
2.
Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole:
"di cui all'articolo 10, comma 3"
sono aggiunte le parole:
"e comma 3-bis.".
Art. 40
1. Dopo l'articolo 11-bis della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunto il seguente:
"Art. 11 ter
Fondo di rotazione per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia sociale destinati alle fasce più deboli della popolazione, è istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con atti amministrativi della Giunta regionale.
4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, nonchè con i rientri dei mutui di cui al comma 1.".
Art. 41
1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 5 la locuzione
"direzione delle attività politico-amministrative della Giunta,"
è sostituita da
"direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta,"
b) l'articolo 6 è soppresso;
c) al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione
"con le modalità previste"
è sostituita dalla seguente:
"con le modalità ed entro i limiti previsti"
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo la locuzione
"del Presidente della Giunta,"
è aggiunta la seguente:
"del Sottosegretario alla Presidenza,"
e) dopo il comma 4 dell'articolo 9, è inserito il seguente:
"4 bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali."
f) al comma 5 dell'articolo 9 è aggiunta, in fine, la seguente locuzione:
"i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2."
g) dopo il comma 9 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
9 bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonchè le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna."
h) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 45, le parole
"del dieci per cento,"
sono sostituite dalle seguenti:
"del quindici per cento,"
i) il comma 2 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attuazione del controllo strategico."
l) il comma 3 dell'articolo 54 è soppresso
m) il comma 1 dell'articolo 55 è soppresso
Art. 42
1. All'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la locuzione
"è allineata a quella del 31 dicembre 2006"
è sostituita dalla seguente:
"è allineata a quella del 31 dicembre 2007"
b) al comma 2 le parole
"dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004))."
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno."
Art. 43
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:
"6 bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui."
Art. 44
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno), è aggiunta la seguente:
"e bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali."
2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole
"lettere a), c), d) ed e)"
sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), c), d), e) ed e-bis)"
Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui allalegge regionale n. 3 del 2006
abrogato.
Art. 46
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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