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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 Sito esterno (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.

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