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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui all'articolo 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di Categoria B, si avvalgono delle Commissioni provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 44 del 1995. Tali Commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della costituzione degli Organismi tecnici.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto legislativo n. 230 del 1995 Sito esterno ed il decreto legislativo n. 187 del 2000 Sito esterno.

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