Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/01/1970 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/02/2006
LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006
Art. 6
Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.