LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4
Art. 8
(modificati commi 2 e 3 da art. 35 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Controllo della radioattività ambientale
1.
La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2.
La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad
ARPAE Emilia-Romagna.
3.
La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale
all’attuazione del Piano nazionale radon, nonché di diffusione dei dati rilevati.