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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
Art. 2

(modificate lett. a) e b) e abrogata lett. f)  comma 1, modificati commi 2 e 3 ed abrogato comma 4 da art. 30 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall'articolo 52del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche soggette a notifica o autorizzazione;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) abrogato.
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall’articolo 51 e dall’articolo 59 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo.
4. abrogato.
Art. 3

(sostituito da art 31 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Autorità competente
1. Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.  
2. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
3. La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020.
Art. 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2. Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all’articolo 5 competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.
3. I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.
4.
L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:
a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’ allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 Sito esterno per le pratiche soggette a notifica;
b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’ allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 Sito esterno per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;
c) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’ allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 Sito esterno per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
6. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.
Art. 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i Dipartimenti di Sanità pubblica appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell'articolo 4, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale nomina i componenti dell'Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell' articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
Art. 6

(inserito comma 1 bis da art. 33 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
1 bis. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 Sito esterno nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
abrogato.
Art. 8

(modificati commi 2 e 3 da art. 35 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Controllo della radioattività ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad ARPAE Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale all’attuazione del Piano nazionale radon, nonché di diffusione dei dati rilevati.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il decreto legislativo n. 101 del 2020.

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