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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo Statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

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