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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 4

(abrogata lett. a) e modificata lett. b) comma 2 da art. 29 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 2 da art. 30 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali
1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.
2. abrogato.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.
4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

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