LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(modificati commi 1 e 2 da art. 31 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)
Pianificazione territoriale e urbanistica per l'insediamento di attività cinematografiche
1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le province definiscono le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, degli indirizzi e delle direttive. di cui all'articolo 4 e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
2. In conformità con gli indirizzi generali di cui all'articolo 3, con le previsioni del PTCP di cui al comma 1, ed in coerenza con gli indirizzi e le direttive di cui all'articolo 4, i comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.