LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(modificato comma 1 da art. 33 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro valutazione, individuati con apposito atto dalla Giunta regionale, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente e sono esaminate con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).