LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12
DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(abrogato comma 1 da art. 34 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)
Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale
1. abrogato.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.