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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 19
Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è stabilito quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, per l'esercizio 2006, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata;
b) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 (CNI) appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

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