Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 22
Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999
1.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituita dalla seguente:
"c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 5 bis e 5 ter;".
2.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a);".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.".
4.
Il comma 3 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.".
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 167 della legge regionale n, 3 del 1999, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.".
6.
Dopo il comma 4 dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).".

Espandi Indice