Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2021 | ||
2. | 26/11/2020 | ||
3. | 01/08/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2006
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 113 del 31 luglio 2006
Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.