LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.