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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 185 del 20 dicembre 2006

INDICE

Art. 1 - Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
Art. 2 - Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
Art. 3 - Estinzione del contenzioso
Art. 4 - Abrogazione di norme
Art. 5 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. È abrogato il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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